Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006.  
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

            Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

 

            Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;

 

            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e della finanze;

 

emana
 

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 31.
(Convenzioni aggiuntive).

Articolo 31.
(Convenzioni aggiuntive).

        1. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.

        1. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni. Nell'ambito del progetto di audiovideoteca di cui all'articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.